PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2,».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che risultano iscritti all'albo degli avvocati alla data del 1o dicembre 2003, mantengono l'iscrizione allo stesso albo.
      2. Ai pubblici dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i decreti ministeriali che, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 58-bis, della legge n. 662 del 1996, indicano le attività non consentite in ragioni dell'interferenza con i compiti istituzionali».